Estratto delle norme fondamentali per le elezioni del consiglio di istituto
SCADENZE
- Entro 45 giorni prima delle votazioni è nominata la Commissione Elettorale
- Entro 35 giorni prima i Dirigenti comunicano alla commissione elettorale i nominativi degli elettori
- Entro 25 giorni prima debbono essere depositati gli elenchi elettori separati per componente in segreteria da parte della commissione elettorale. Tali elenchi sono depositati nelle scuole ed affissi all’albo
- Entro 5 giorni dall’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione che decide entro i successivi 5 giorni
- Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni debbono essere presentate le liste dei candidati
- Subito dopo le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza la commissione elettorale cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati
- Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l’affissione dei programmi e ne è consentita la distribuzione nei locali della scuola.
- Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni
- Entro 35 giorni prima il Dirigente comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale
- Entro 5 giorni prima i seggi sono nominati e insediati
LA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale è nominata dal Dirigente ed è composta di cinque membri : 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio di istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda.
È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti e che designa un Segretario. Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente
Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione
Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto purché sia assicurata la rappresentanza a tutte le categorie.
Tuttavia sono validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti. I suoi membri non possono essere inclusi in liste di candidati.
I Dirigenti comunicano gli elenchi degli elettori, che ne devono recare cognome, nome, luogo e data di. nascita, alla commissione elettorale che li forma ed aggiorna in ordine alfabetico distinti per le varie componenti e per ogni seggio elettorale e quindi li deposita presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda.
È ammesso ricorso in carta semplice alla commissione avverso l’erronea compilazione degli elenchi entro 5 giorni dalla comunicazione del deposito che avviene, lo stesso giorno, mediante avviso affisso all’albo e che è deciso entro i successivi 5 giorni.
Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, al loro insediamento. Anche di tale invio deve essere data informazione mediante avviso all’albo.
LE LISTE E LA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI
Le liste dei candidati
- elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabici progressivi
- sono distinte per ciascuna delle componenti e debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente. Infatti nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, ne può presentarne alcuna.
Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:
- da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200
La norma prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste, indicante gli estremi del documento dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia nota all’organo che procede all’autenticazione.
Tuttavia deve ritenersi applicabile anche in tal caso il D.P.R.445/2000 che ritiene sufficiente a certe condizioni la semplice allegazione di fotocopia di un documento d’identità in luogo dell’autentica.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (pertanto massimo 16 ovvero 8 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA)
LISTA DOCENTI : MAX 16 NOMINATIVI (IL DOPPIO DEGLI ELETTI)
LISTA GENITORI : MAX 16 NOMINATIVI (IL DOPPIO ELETTI)
LISTA ATA : MAX 4 NOMINATIVI (IL DOPPIO ELETTI)
Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un’altra. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina in caso di elezione. È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente costituiti “anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”
La commissione elettorale verifica che:
- le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori appartenenti alla categoria e siano autenticate le firme dei presentatori; (ovvero ci sia fotocopia documento di identità)
- le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati appartenenti alla categoria e che le loro firme siano autenticate,
Provvede quindi a cancellare i nomi dei candidati inclusi in più liste, per i quali manchi uno di detti requisiti e a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi.
Inoltre non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste.
Pertanto, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall’affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste.
Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all’albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso all’U.S.R.
I ricorsi sono decisi entro due giorni Le liste definitive dei candidati sono affisse all’albo ed inviate ai seggi elettorali.
L’illustrazione dei programmi, nei termini indicati in precedenza, può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie attraverso riunioni che si tengono fuori dall’orario delle lezioni per i genitori. È consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.
ELEZIONI
Preliminari
Le schede elettorali debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza. I Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli necessari all’atto dell’insediamento stampando e distribuendo i fac-simili di scheda.
Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, la dicitura: “Elezioni del consiglio di circolo o istituto”
cura che i fogli siano ripartiti in tanti gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, la dicitura indicante le categorie, esempio: “Genitori” “Docenti”, “Personale A.T.A.”
Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere vidimate con la firma di uno scrutatore.
Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati. Non è indicato secondo quale ordine che è rimesso alle scuole (di prassi alfabetico). Per ogni sede, plesso, succursale deve costituirsi almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni e ove vi siano più di trecento alunni si costituisce normalmente un seggio ogni trecento alunni. Tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora sia richiesto da esigenze organizzative, purché sia assicurata massima facilità di espressione del voto.
Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare. (Si può fare un solo seggio con 1 genitore, 1 ata, 1 docente)
ma si possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate ma anche laddove non sia inclusa sono comunque validamente costituiti. Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale.
Le elezioni
Si svolgono, di regola, la domenica dalle 8 alle 12 e ed il lunedì dalle 8 alle 13,30.
Gli elettori votano previa esibizione di documento di riconoscimento o in mancanza a mezzo riconoscimento dai componenti del seggio, ovvero da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio. Prima di ricevere la scheda devono firmare accanto al loro nome sull’elenco degli elettori.
Nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto;
in quello riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati;
in quello riservato al seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere.
Il voto viene espresso personalmente mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda; le preferenze con un segno di matita accanto al nominativo del candidato.
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta (diversamente di quanto avviene nei consigli di classe). Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore
Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente.
Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i presenti.
Delle operazioni viene redatto verbale, in duplice originale, sottoscritto da presidente e scrutatori. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
LO SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e durano ininterrottamente fino al loro completamento. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente
Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non è prevista la presenza dei candidati). Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:
- numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista.
Se, invece, ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti.
Se manca il voto di preferenza le schede sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l’istituto. L’altro, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: “elezione del consiglio di circolo o di istituto”) va rimesso subito al seggio competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
L’attribuzione dei posti e la proclamazione
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Poi determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando i voti validi riportati dalla lista e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.
Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 … sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Esempio: Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti
dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:
Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100
Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50
Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5
Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all’unità. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto comunicata mediante affissione del relativo elenco all’albo della scuola. I rappresentanti di lista ed i singoli candidati entro 5 giorni dall’affissione possono presentare ricorso alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, che sono decisi entro 5 giorni.
È riconosciuto diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini.
Si allega