OGGETTO: Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza)
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 VISTO il D. Lgs. n° 62 del 13 aprile 2017, art. 5 co.1;“Ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione finale delle alunne e degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato”; CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni; SI INFORMA che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2024-2025, è fissato come da seguente tabella:
Grado di scuola | Numero di ore settimanali | Monte ore annuale | Numero ore minimo di presenze | Numero ore massimo |
Scuola secondaria di I grado | 30h | 990 h | 743 h | 247 h |
Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione). I Docenti Coordinatori sono invitati a monitorare l’andamento delle assenze già nel primo quadrimestre al fine di poter fornire un’informazione preventiva e tempestiva alle famiglie qualora il computo delle assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell’anno scolastico. Si ricorda altresì alle famiglie che autonomamente possono verificare l’andamento delle assenze consultando il Registro Elettronico e che tale controllo costituisce assolvimento dovuto da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale dell’Alunno. Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dall’11 Settembre 2024 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2024-2025) al 06 Giugno 2025 (data di termine delle lezioni). La mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell’anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.
Come da Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011, si indicano come possibilità di deroga al limite massimo di assenze i seguenti casi:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
Con delibera collegiale n. 5 del 3 settembre 2024 sono state disposte ulteriori deroghe:
- Assenze giustificate per gravi patologie;
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- Assenze giustificate per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dal servizio sanitario nazionale;
- Assenze giustificate per terapie mediche certificate;
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (da documentare);
- Assenze giustificate per malattie, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- Assenze giustificate per motivi sociali, con certificazione dettagliata dei servizi sociali che hanno in carico gli alunni interessati;
- Assenze giustificate per partecipazione a percorsi artistici-musicali di comprovata rilevanza.
Le deroghe sopra indicate sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.
Amministratore_Rizzo